In sostanza, l’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea sancisce l’incompatibilità con il mercato comune, e quindi con gli obiettivi comunitari, dei cosiddetti aiuti di Stato.
Lo stesso articolo 87 prevede la possibilità di deroghe al divieto di concedere aiuti di Stato. Le principali deroghe possono essere ricondotte alle seguenti categorie, regolate da normative particolarmente complesse:
- aiuti intersettoriali, od orizzontali, cioè applicabili indipendentemente dall’ubicazione e dal settore di attività. La categoria comprende le seguenti tipologie di aiuti:
* aiuti alle piccole e medie imprese
* aiuti alle attività di ricerca e sviluppo;
* aiuti per la tutela dell’ambiente
* aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
* aiuti all’occupazione
* aiuti alla formazione professionale
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- aiuti a finalità regionale, cioè applicabili in determinate regioni
- aiuti settoriali, cioè applicabili per determinati settori dell’attività economica |

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Particolarmente complesse sono le procedure di notifica, autorizzazione e controllo dei singoli regimi agevolativi.
Il regime “de minimis” stabilisce che gli aiuti che non superano, nell’arco di un periodo di 3 anni, la soglia di 200.000 euro non sono considerati aiuti di Stato (per il settore del trasporto su strada, la soglia è di 100.000 euro).